Patto internazionaleParte TERZA

Art. 17

In vigore dal 22 dic 1977
1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, nè a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione. 2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese.
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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881#art-pi-17

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