Patto internazionale›Parte TERZA
Art. 20
In vigore dal 22 dic 1977
1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge.
2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religiosa che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-25;881#art-pi-20