Art. 20
Patto internazionaleParte TERZA

Art. 20

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In vigore dal 22 dic 1977
1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge. 2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religiosa che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.
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