Patto internazionale›Parte TERZA
Art. 7
7 / 67In vigore dal 22 dic 1977
Nessuno può essere sottoposto alla tortura nè a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.
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