Art. 7
Patto internazionaleParte TERZA

Art. 7

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In vigore dal 22 dic 1977
Nessuno può essere sottoposto alla tortura nè a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.
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