Art. 8
LEGGE 8 agosto 1977, n. 556
In vigore dal 7 set 1977
Nei concorsi per l'assunzione di operai specializzati e di operai qualificati la commissione esaminatrice è composta dal funzionario tecnico direttivo preposto alla vice direzione dell'opificio, dal funzionario amministrativo di concetto preposto ai riscontri, dal funzionario tecnico di concetto preposto alle officine e da altro funzionario tecnico di concetto da nominarsi dal direttore dell'opificio. Nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi il funzionario tecnico di concetto preposto alle officine è sostituito dal capo agenzia.
Qualora non sia possibile disporre di funzionari di ruolo, potrà essere nominato componente della commissione, da parte della Direzione generale, altro funzionario, che può essere scelto anche fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica, fatta eccezione per il presidente.
Nei concorsi per l'assunzione degli operai qualificati "infermieri patentati", di cui alla tabella allegata alla legge 7 giugno 1975, n. 229, la commissione esaminatrice è integrata con un medico appartenente alle strutture sanitarie pubbliche da nominarsi dalla Direzione generale.
I concorsi per l'assunzione di operai specializzati e di operai qualificati presso i depositi di generi di monopolio sono espletati nell'opificio che di volta in volta sarà designato dalla Direzione generale.
Le visite mediche per l'accertamento dell'idoneità fisica dei vincitori dei concorsi sono effettuate dal medico fiduciario o da altro medico appartenente alle strutture sanitarie pubbliche da nominarsi dalla Direzione generale.
Storico versioni
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