Art. 3

LEGGE 8 agosto 1977, n. 556

In vigore dal 14 apr 1987
Dopo effettuata la nomina dei vincitori ed entro due anni dalla data del relativo decreto, l'Amministrazione ha facoltà di assumere anche i candidati dichiarati idonei in ordine di graduatoria, nei limiti dei posti che risultino disponibili alla data in cui tali assunzioni sono disposte. Nei confronti degli idonei di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 .
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