Art. 1
LEGGE 8 agosto 1977, n. 556
In vigore dal 7 set 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad indire concorsi per il reclutamento di personale impiegatizio ed operaio in deroga al disposto dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nei limiti delle disponibilità di organico esistenti alla data di indizione dei singoli concorsi, con facoltà di comprendere nei numero dei posti anche quelli che si rendano comunque disponibili durante l'anno.
La nomina dei vincitori non potrà avere decorrenza anteriore alla vacanza del relativo posto.
I vincitori del concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per almeno cinque anni dalla data di assunzione, salva la facoltà dell'Amministrazione di trasferirli anche prima del compimento di detto periodo per specifiche esigenze di servizio alle quali non sia possibile provvedere con personale che abbia già prestato servizio per cinque anni nella sede di prima designazione.
In ogni caso il trasferimento non può avvenire prima di due anni dalla data di assunzione.
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