Art. 6

LEGGE 8 agosto 1977, n. 556

In vigore dal 7 set 1977
Gli aspiranti all'assunzione in qualità di operai di ruolo delle categorie specializzati, qualificati e comuni, debbono essere in possesso dei requisiti generali di cui all' della legge 13 maggio 1975, n. 157. Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti di ruolo dello Stato. Non possono conseguire la nomina coloro che abbiano riportato condanne per delitto di contrabbando, ovvero per le contravvenzioni previste dalle disposizioni riguardanti i generi di monopolio. Alla formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei si provvede in base a prova d'arte o esperimento pratico per gli operai specializzati e qualificati, e in base a prove attitudinali per gli operai comuni, secondo modalità che saranno disciplinate con apposite norme da emanarsi con determinazione del direttore generale, su conforme parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate in detto consiglio.
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