Art. 10
LEGGE 8 agosto 1977, n. 556
In vigore dal 7 set 1977
I componenti delle commissioni esaminatrici nel concorsi per l'assunzione del personale impiegatizio possono, fatta eccezione per il presidente, essere scelti fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-08-08;556#art-10