Art. 14

LEGGE 8 agosto 1977, n. 556

In vigore dal 7 set 1977
Per gli acquisti all'estero di tabacchi greggi, articoli, materiali e macchine occorrenti per la produzione di tabacchi lavorati e per gli acquisti di materiali e macchine occorrenti per la produzione, la raccolta e la lavorazione dei sali, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato potrà assumere i relativi impegni di spesa a carico del proprio bilancio al momento del pagamento delle forniture.
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