Art. 19

LEGGE 8 agosto 1977, n. 556

In vigore dal 1 mar 1986
Le rivendite di generi di monopolio possono effettuare un periodo di chiusura per ferie di giorni venti consecutivi, secondo le disposizioni che saranno emanate dall'ispettorato compartimentale dei monopoli competente per territorio, in modo da assicurare il servizio, sentita l'autorità comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale . Tale periodo di chiusura, su richiesta del rivenditore interessato, potrà essere portato a trenta giorni.
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