Art. 20
LEGGE 8 agosto 1977, n. 556
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 8 agosto 1977, n. 556
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L'installazione dei distributori automatici di sigarette è consentita esclusivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli e ai rivenditori di generi di monopolio. Tali distributori possono essere posizionati all'esterno delle rivendite o nelle loro immediate adiacenze, oppure all'interno di pubblici esercizi previa autorizzazione dell'ispettorato compartimentale. Gli apparecchi che vendono tabacco, sigarette elettroniche o liquidi con nicotina devono possedere un sistema di rilevamento dell'età anagrafica tramite lettura di documenti ufficiali. Infine, questi distributori possono essere controllati al momento dell'installazione e devono obbligatoriamente essere sottoposti a verifiche periodiche da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La norma disciplina e limita l'installazione dei distributori automatici di tabacchi e prodotti correlati per regolarne la collocazione sul territorio e garantire il controllo sull'età degli acquirenti.
Si applica ai rivenditori di generi di monopolio, all'Amministrazione autonoma dei monopoli e ai titolari di pubblici esercizi situati nella zona di influenza commerciale delle rivendite.
Un titolare di una rivendita di generi di monopolio decide di posizionare un distributore automatico all'esterno del proprio negozio. Per farlo, installa un apparecchio dotato di lettore di documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione per verificare la maggiore età degli acquirenti, sapendo che l'apparecchio sarà soggetto a verifiche periodiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
I distributori automatici per prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o liquidi di ricarica con nicotina devono essere dotati di un sistema automatico di verifica dell'età e devono essere sottoposti a verifica periodica (nonché eventuale controllo all'atto dell'installazione) da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; per l'installazione nei pubblici esercizi è richiesta l'autorizzazione dell'ispettorato compartimentale previo parere delle organizzazioni di categoria.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.