Art. 20

LEGGE 8 agosto 1977, n. 556

In vigore dal 2 feb 2016
La installazione di distributori automatici di sigarette è ammessa, oltre che da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, solo dai rivenditori di generi di monopolio: 1) all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze; 2) su conforme autorizzazione dell'ispettorato compartimentale, all'interno di pubblici esercizi siti nella zona di influenza commerciale della rivendita, in alternativa al rilascio di un patentino nei casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge e dalle norme amministrative per tale autorizzazione, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. (5) I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco ovvero sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente e considerati idonei per la lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione, possono essere sottoposti all'atto dell'installazione e, comunque, devono essere sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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In sintesi

L'installazione dei distributori automatici di sigarette è consentita esclusivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli e ai rivenditori di generi di monopolio. Tali distributori possono essere posizionati all'esterno delle rivendite o nelle loro immediate adiacenze, oppure all'interno di pubblici esercizi previa autorizzazione dell'ispettorato compartimentale. Gli apparecchi che vendono tabacco, sigarette elettroniche o liquidi con nicotina devono possedere un sistema di rilevamento dell'età anagrafica tramite lettura di documenti ufficiali. Infine, questi distributori possono essere controllati al momento dell'installazione e devono obbligatoriamente essere sottoposti a verifiche periodiche da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina e limita l'installazione dei distributori automatici di tabacchi e prodotti correlati per regolarne la collocazione sul territorio e garantire il controllo sull'età degli acquirenti.

A chi si applica

Si applica ai rivenditori di generi di monopolio, all'Amministrazione autonoma dei monopoli e ai titolari di pubblici esercizi situati nella zona di influenza commerciale delle rivendite.

Esempio pratico

Un titolare di una rivendita di generi di monopolio decide di posizionare un distributore automatico all'esterno del proprio negozio. Per farlo, installa un apparecchio dotato di lettore di documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione per verificare la maggiore età degli acquirenti, sapendo che l'apparecchio sarà soggetto a verifiche periodiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Adempimenti e conseguenze

I distributori automatici per prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o liquidi di ricarica con nicotina devono essere dotati di un sistema automatico di verifica dell'età e devono essere sottoposti a verifica periodica (nonché eventuale controllo all'atto dell'installazione) da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; per l'installazione nei pubblici esercizi è richiesta l'autorizzazione dell'ispettorato compartimentale previo parere delle organizzazioni di categoria.

Domande frequenti

Chi può installare i distributori automatici di sigarette?L'installazione è consentita solo all'Amministrazione autonoma dei monopoli e ai rivenditori di generi di monopolio.
Dove possono essere collocati i distributori automatici?Possono essere collocati all'esterno delle rivendite e nelle immediate adiacenze, oppure all'interno di pubblici esercizi nella zona di influenza commerciale previa autorizzazione dell'ispettorato compartimentale.
Quale requisito tecnico devono avere i distributori di prodotti del tabacco o sigarette elettroniche?Devono essere dotati di un sistema automatico per il rilevamento dell'età anagrafica idoneo alla lettura di documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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