Art. 7

LEGGE 11 luglio 1977, n. 411

In vigore dal 25 apr 1978
Sono esentati dal pagamento della tassa di cui all': gli aeromobili nazionali e stranieri di Stato o in servizio di Stato; gli aeromobili che effettuano voli predisposti dallo Stato per il controllo delle installazioni per l'assistenza alla navigazione aerea; gli aeromobili che effettuano voli di addestramento; gli aeromobili che ritornano all'aeroporto di partenza senza aver effettuato atterraggi intermedi; gli aeromobili fino al peso massimo al decollo di chilogrammi 2.000.
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