Art. 7
LEGGE 11 luglio 1977, n. 411
In vigore dal 25 apr 1978
Sono esentati dal pagamento della tassa di cui all':
gli aeromobili nazionali e stranieri di Stato o in servizio di Stato;
gli aeromobili che effettuano voli predisposti dallo Stato per il controllo delle installazioni per l'assistenza alla navigazione aerea;
gli aeromobili che effettuano voli di addestramento;
gli aeromobili che ritornano all'aeroporto di partenza senza aver effettuato atterraggi intermedi;
gli aeromobili fino al peso massimo al decollo di chilogrammi 2.000.
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