Art. 4
LEGGE 11 luglio 1977, n. 411
In vigore dal 25 apr 1978
Il numero delle unità di servizio (n) prodotte da ogni volo è ottenuto con l'applicazione della formula:
n = d x p
dove
d è il coefficiente di distanza del volo,
p è il coefficiente di peso dell'aeromobile.
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