Art. 2
LEGGE 11 luglio 1977, n. 411
In vigore dal 25 apr 1978
La tassa è determinata secondo la formula:
T = t x n
dove
T è l'ammontare della tassa dovuta per ogni volo;
t è il coefficiente unitario di tassazione,
n è il numero delle unità del servizio prodotte da ogni volo.
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