Art. 2 · LEGGE 11 luglio 1977, n. 411

Art. 2

LEGGE 11 luglio 1977, n. 411

In vigore dal 25 apr 1978
La tassa è determinata secondo la formula: T = t x n dove T è l'ammontare della tassa dovuta per ogni volo; t è il coefficiente unitario di tassazione, n è il numero delle unità del servizio prodotte da ogni volo.
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