Art. 9
LEGGE 11 luglio 1977, n. 411
In vigore dal 25 apr 1978
In caso di omesso o ritardato pagamento della tassa si applica la soprattassa del cinquanta per cento della somma non versata; si applicano altresì gli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
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