Art. 7
LEGGE 7 giugno 1977, n. 323
In vigore dal 5 lug 1977
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge si provvede mediante la riduzione dell'importo di lire 1.000 milioni del capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1977.
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell' si provvede mediante i normali stanziamenti di bilancio di cui al capitolo 2031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1977 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - DAL FALCO - STAMMATI - COSSIGA - BONIFACIO - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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