Art. 6

LEGGE 7 giugno 1977, n. 323

In vigore dal 5 lug 1977
Il Ministero della sanità, per esigenze profilattiche di carattere particolare, fornisce alle regioni vaccini, sieri ed altro materiale profilattico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-06-07;323#art-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo