Art. 3
LEGGE 7 giugno 1977, n. 323
In vigore dal 5 lug 1977
Il Ministro per la sanità può disporre, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione o della rivaccinazione ogni qualvolta esigenze di tutela della salute pubblica lo richiedano o nei confronti di persone particolarmente esposte a pericoli di contagio.
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