Art. 4

LEGGE 7 giugno 1977, n. 323

In vigore dal 5 lug 1977
Rimane fermo quanto disposto dall'articolo 267 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dalle altre precedenti norme sulla provvista del vaccino antivaioloso e sulla vaccinazione in favore dei soggetti che volontariamente la richiedano.
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