Art. 4
LEGGE 7 giugno 1977, n. 323
In vigore dal 5 lug 1977
Rimane fermo quanto disposto dall'articolo 267 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dalle altre precedenti norme sulla provvista del vaccino antivaioloso e sulla vaccinazione in favore dei soggetti che volontariamente la richiedano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-06-07;323#art-4