Art. 1

LEGGE 7 giugno 1977, n. 323

In vigore dal 22 giu 1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'obbligo della vaccinazione antivaiolosa, previsto dal primo comma dell'articolo 266 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con le modifiche di cui al terzo comma dell' della legge 6 giugno 1939, n. 891, è sospeso, salvo quanto disposto nei seguenti articoli, per un periodo di anni due a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
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