Art. 35

LEGGE 24 maggio 1977, n. 227

In vigore dal 11 giu 1977
Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635 e 28 febbraio 1967, n. 131, e successive integrazioni, restano regolate dalle leggi medesime.
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