Art. 38
LEGGE 24 maggio 1977, n. 227
In vigore dal 11 giu 1977
A tutti gli effetti l'attività della gestione assicurativa disciplinata dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, cesserà trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'.
Sono abrogate, a partire dalla predetta data, le leggi 28 febbraio 1967, n. 131 e 12 aprile 1973, n. 221, e tutte le disposizioni contrastanti o comunque incompatibili con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 maggio 1977
LEONE
ANDREOTTI - OSSOLA - FORLANI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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