Art. 33

LEGGE 24 maggio 1977, n. 227

In vigore dal 11 giu 1977
I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e semprechè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal comitato di gestione. Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonchè dalla formalità della registrazione tutti i contratti di assicurazione, di riassicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno ed il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227#art-33

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo