Art. 31

LEGGE 24 maggio 1977, n. 227

In vigore dal 11 giu 1977
La Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata ad effettuare con gli istituti ed aziende di credito di cui all' del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le operazioni previste dall'articolo 34 lettere a) e b) della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, relative al finanziamento di crediti nascenti dalle operazioni di cui alla lettera a) del precedente .
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