Art. 27

LEGGE 24 maggio 1977, n. 227

In vigore dal 1 mar 1979
In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma del precedente articolo, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo, garantiti dallo Stato, in lire o in valuta estera, per la concessione, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali od enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di detti Stati, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati . Per le operazioni di cui al comma precedente potrà essere autorizzata dal Ministro per il tesoro in favore del Mediocredito centrale la corresponsione di appositi contributi agli interessi. Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, può autorizzare gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all' della legge 25 luglio 1952, n. 949, a concedere a Stati e banche centrali esteri crediti destinati al rifinanziamento di debiti di detti Stati. Per le operazioni di cui al comma precedente il Ministro per il tesoro potrà autorizzare la corresponsione di contributi agli interessi a valere sulle disponibilità residue di cui all' del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492.
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