Art. 35 · LEGGE 24 maggio 1977, n. 227

Art. 35

LEGGE 24 maggio 1977, n. 227

In vigore dal 11 giu 1977
Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635 e 28 febbraio 1967, n. 131, e successive integrazioni, restano regolate dalle leggi medesime.
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