Accordo
Art. 5
In vigore dal 21 giu 1977
.
Le disposizioni del presente Accordo non si applicano ai trasporti terrestri realizzati per mezzo di contenitori, senza trasbordo della merce, a condizione che questi trasporti siano preceduti o seguiti da un tragitto marittimo, diverso da quelli indicati nel paragrafo 2 dell' del presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-02;264#art-a-5