Accordo

Art. 5

In vigore dal 21 giu 1977
. Le disposizioni del presente Accordo non si applicano ai trasporti terrestri realizzati per mezzo di contenitori, senza trasbordo della merce, a condizione che questi trasporti siano preceduti o seguiti da un tragitto marittimo, diverso da quelli indicati nel paragrafo 2 dell' del presente Accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-05-02;264#art-a-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo