Accordo

Art. 8

In vigore dal 21 giu 1977
. L'inosservanza delle disposizioni del presente Accordo non pregiudica nè l'esistenza nè la validità dei contratti conclusi in vista dell'esecuzione del trasporto.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;264#art-a-8

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