Accordo
Art. 3
In vigore dal 21 giu 1977
.
1. Le disposizioni dell' del presente Accordo si applicano ad ogni trasporto, per conto di terzi o per proprio conto, effettuato esclusivamente - fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo - sia per ferrovia, sia con un mezzo automobilistico, oppure con entrambi tali mezzi di trasporto,
- di derrate surgelate e congelate,
- di derrate elencate nell'allegato 3 del presente Accordo, anche so non sono surgelate o congelate,
nel caso in cui il luogo di carico della merce o del mezzo di trasporto che la contiene, su un mezzo di trasporto ferroviario o automobilistico e il luogo di scarico della merce o del mezzo di trasporto che la contiene, da un mezzo di trasporto ferroviario o automobilistico, si trovino in due Stati diversi e nel caso in cui il luogo di scarico della merce si trovi sul territorio di una delle Parti contraenti.
Nel caso di trasporti comprendenti uno o più tragitti marittimi, diversi da quelli indicati nel paragrafo 2 del presente articolo, ciascun percorso terrestre dovrà essere considerato a parte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ugualmente ai tragitti marittimi inferiori a 150 km a condizione che le merci siano inviate, senza trasbordo, con gli stessi mezzi di trasporto utilizzati per il percorso o i percorsi terrestri, e a condizione che questi tragitti siano preceduti o seguiti da uno o più trasporti terrestri, indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, oppure siano effettuati tra due di tali trasporti.
3. Nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le Parti contraenti potranno non applicare le disposizioni dell' del presente Accordo ai trasporti di derrate che non sono destinate al consumo da parte dell'uomo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-05-02;264#art-a-3