Accordo
Art. 1
In vigore dal 21 giu 1977
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.
ACCORDO
sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP)
LE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO migliorare le condizioni di conservazione della qualità delle derrate deteriorabili nel corso del loro trasportò, in particolare nell'ambito degli scambi internazionali,
RITENENDO che il miglioramento delle condizioni di conservazione può favorire lo sviluppo del commercio delle derrate deteriorabili, HANNO CONVENUTO quanto segue:
.
Per i trasporti internazionali di derrate deteriorabili possono essere denominati mezzi di trasporti "isotermici", "refrigeranti", "frigoriferi" e "caloriferi" solo quei mezzi che soddisfino alle definizioni e norme, indicati nell'allegato 1 del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-02;264#art-a-1