Accordo
Art. 2
In vigore dal 21 giu 1977
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Le Parti contraenti prenderanno le misure necessarie affinché la conformità alle norme dei mezzi di trasporto, menzionati nell' del presente Accordo, sia controllata e verificata in base alle disposizioni delle appendici 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1 del presente Accordo. Ciascuna Parte contraente riconoscerà la validità degli attestati di conformità rilasciati, conformemente al paragrafo 4 dell'appendice 1 dell'allegato 1 del presente Accordo, dall'autorità competente di un'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente può riconoscere la validità degli attestati di conformità rilasciati, rispettando le condizioni previste nelle appendici 1 e 2 dell'allegato 1 del presente Accordo, dall'autorità competente di uno Stato che non è Parte contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-02;264#art-a-2