Accordo

Art. 12

In vigore dal 21 giu 1977
. 1. Ciascuna Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica, indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denunzia avrà effetto quindici mesi dopo la data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario generale.
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