Accordo
Art. 15
In vigore dal 21 giu 1977
.
1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo verrà risolta, per quanto è possibile, tramite negoziati fra le Parti in causa.
2. Ogni controversia che non venga risolta per via di negoziati sarà sottoposta ad arbitrato su richiesta di una delle Parti contraenti tra le quali è sorta la controversia e sarà rinviata di conseguenza ad uno o più arbitri scelti di comune accordo dalle Parti in causa. Se entro tre mesi a partire dal giorno della richiesta di arbitrato le Parti in causa non raggiungono un accordo per la scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualunque delle Parti potrà rivolgersi al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite chiedendo di designare un arbitro unico al quale la controversia sarà rinviata per la soluzione.
3. La decisione dell'arbitro o degli arbitri designati in conformità del paragrafo precedente sarà vincolante per le Parti contraenti in causa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-05-02;264#art-a-15