Accordo

Art. 16

In vigore dal 21 giu 1977
. 1. Ciascuno Stato potrà, all'atto della firma o della ratifica del presente Accordo oppure all'atto dell'adesione, dichiarare che non si ritiene vincolato dai paragrafi 2 e 3 dell' del presente Accordo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate da questi paragrafi nei confronti di ogni Parte contraente che abbia formulato una tale riserva. 2. Ciascuna Parte contraente che abbia formulato una riserva, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, potrà ritirare tale riserva in qualunque momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Ad esclusione della riserva prevista dal paragrafo 1 del presente articolo, non saranno ammesse altre riserve al presente Accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-05-02;264#art-a-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo