Accordo
Art. 19
In vigore dal 21 giu 1977
.
Oltre alle notifiche previste dagli del presente Accordo, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà agli Stati indicati nel paragrafo 1 dell' del presente Accordo, nonché agli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 2 dell' del presente Accordo:
a) le firme, le ratifiche e le adesioni in conformità dell';
b) le date di entrata in vigore del presente Accordo in conformità all';
c) le denunzie, conformemente all';
d) l'abrogazione del presente Accordo, conformemente all'articolo 13;
e) le notifiche ricevute in conformità degli ;
f) le dichiarazioni e le notifiche ricevute in base ai paragrafi 1 e 2 dell';
g) l'entrata in vigore di ogni emendamento conformemente all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-02;264#art-a-19