Art. 19
Accordo

Art. 19

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In vigore dal 21 giu 1977
. Oltre alle notifiche previste dagli del presente Accordo, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà agli Stati indicati nel paragrafo 1 dell' del presente Accordo, nonché agli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 2 dell' del presente Accordo: a) le firme, le ratifiche e le adesioni in conformità dell'; b) le date di entrata in vigore del presente Accordo in conformità all'; c) le denunzie, conformemente all'; d) l'abrogazione del presente Accordo, conformemente all'articolo 13; e) le notifiche ricevute in conformità degli ; f) le dichiarazioni e le notifiche ricevute in base ai paragrafi 1 e 2 dell'; g) l'entrata in vigore di ogni emendamento conformemente all'.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;264#art-a-19