Art. 7
In vigore dal 18 mag 1976
Allo scopo di meglio assicurare l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto con i decreti previsti dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno emanate, secondo i principi e i criteri direttivi determinati dalla stessa legge, norme intese a consentire adeguati controlli sulle merci e sui beni viaggianti a qualsiasi titolo. In particolare dovrà stabilirsi che le merci ed i beni siano accompagnati da apposito documento di trasporto ed al fine di evitare inutili duplicazioni potrà prevedersi che il documento sia sostituito dalla fattura ovvero sia costituito da nota di consegna, lettera di vettura o altro atto equipollente, purchè contenente gli elementi necessari a garantire un efficace controllo della circolazione delle merci e dei beni, provvedendosi, se necessario, al coordinamento con le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, ad altri fini, analoghi documenti. Saranno previste sanzioni di carattere amministrativo anche a carico di chi effettua trasporti di merci e di beni senza il documento prescritto o con documento irregolare.
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