Art. 6

In vigore dal 18 mag 1976
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 settembre 1976 decreti aventi valore di legge per l'istituzione di un doppio mercato della benzina, con la osservanza dei seguenti criteri direttivi: 1) a ciascun proprietario di autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore, sarà assegnato un quantitativo mensile di benzina ad un prezzo inferiore a quello stabilito per il consumo libero; 2) la benzina a prezzo ridotto sarà assegnata a condizione che risultino corrisposte la tassa di circolazione ed il premio di assicurazione obbligatoria r.c. nei casi prescritti; 3) la differenza di prezzo sarà assicurata attraverso una diversa incidenza dell'imposta di fabbricazione sul consumatore finale; 4) l'organizzazione del doppio mercato della benzina dovrà essere predisposta secondo criteri di semplicità e di snellezza delle procedure e degli adempimenti amministrativi, demandandosi a norme regolamentari da emanarsi dai Ministri competenti le modalità di attuazione e di controllo; 5) saranno stabilite sanzioni di carattere penale e amministrativo per prevenire e reprimere ogni attività illecita e fraudolenta nella distribuzione e nella utilizzazione del carburante a prezzo ridotto, nonché per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei decreti delegati e nelle norme regolamentari.
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