Art. 10

In vigore dal 18 mag 1976
Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, modificate con la presente legge di conversione, e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 maggio 1976 LEONE MORO - STAMMATI - FORLANI - COLOMBO - ANDREOTTI - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;249#art-10

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