Art. 4
In vigore dal 13 lug 1991
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N.202
Il disposto del precedente comma si applica anche per la notifica degli atti riguardanti i procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.
Le spese per il pagamento dei compensi di cui ai precedenti commi sono ripetibili nei confronti dei destinatari degli atti notificati ai sensi del presente articolo, secondo modalità da determinare con apposito decreto del Ministero delle finanze.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia fino a quando non sarà disciplinato con apposita legge il servizio di notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 3466, 3854, 4652 e 6417 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il 1976, integrati dal gettito dei recuperi di somme previsti dal terzo comma.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-05-10;249#art-4