Convenzione

Art. 12

Protezione degli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini

In vigore dal 4 lug 1976
Protezione degli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini Il capo dell'ufficio consolare tutela e difende tutti i diritti e gli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini, persone fisiche e giuridiche, nei limiti consentiti dal diritto internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-12

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Protezione degli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini (Art. 12 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973.) — Testo vigente | Portale Normativo