Convenzione

Art. 10

Fine delle funzioni di membro dell'ufficio consolare

In vigore dal 4 lug 1976
Fine delle funzioni di membro dell'ufficio consolare Le funzioni di membro di un ufficio consolare hanno termine segnatamente per effetto: a) della notifica da parte dello Stato di invio allo Stato di residenza del fatto che le funzioni della persona in questione sono terminate; b) del ritiro dell'exequatur; c) della notifica allo Stato di invio che lo Stato di residenza ha cessato di considerare la persona in causa come membro del personale consolare.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-10

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Fine delle funzioni di membro dell'ufficio consolare (Art. 10 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973.) — Testo vigente | Portale Normativo