Convenzione
Art. 10
Fine delle funzioni di membro dell'ufficio consolare
In vigore dal 4 lug 1976
Fine delle funzioni di membro dell'ufficio consolare
Le funzioni di membro di un ufficio consolare hanno termine segnatamente per effetto:
a) della notifica da parte dello Stato di invio allo Stato di residenza del fatto che le funzioni della persona in questione sono terminate;
b) del ritiro dell'exequatur;
c) della notifica allo Stato di invio che lo Stato di residenza ha cessato di considerare la persona in causa come membro del personale consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-10