Convenzione
Art. 9
Dichiarazione di persona non grata
In vigore dal 4 lug 1976
Dichiarazione di persona non grata
1. Lo Stato di residenza può in qualsiasi momento informare lo Stato di invio, senza obbligo di fornire i motivi della sua decisione, che un funzionario consolare è persona non grata o che qualsiasi altro membro del personale consolare è persona non accettabile. In tal caso lo Stato di invio è obbligato a richiamare la persona in causa.
2. Se lo Stato di invio rifiuta di eseguire o non esegue entro un periodo di tempo ragionevole l'obbligo stabilito dal paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato di residenza può, a seconda dei casi, ritirare l'exequatur alla persona in causa o cessare di considerarla come membro del personale consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-9