Convenzione

Art. 4

Lettera patente e exequatur

In vigore dal 4 lug 1976
Lettera patente e exequatur 1. Il capo dell'ufficio consolare è ammesso all'esercizio delle sue funzioni in virtù dell'exequatur rilasciatogli dallo Stato di residenza, dopo la presentazione per via diplomatica della patente consolare. 2. La patente consolare deve attestare i nomi, il cognome e il rango del capo dell'ufficio consolare, nonché la classe, la sede e la circoscrizione dell'ufficio consolare. 3. In attesa del rilascio dell'exequatur, il capo dell'ufficio consolare può essere ammesso provvisoriamente dallo Stato di residenza ad esercitare le sue funzioni. In tal caso sono applicabili le disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-4

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