Convenzione

Art. 2

Istituzione di Uffici consolari

In vigore dal 4 lug 1976
Istituzione di Uffici consolari 1. Un Ufficio consolare dello Stato di invio non può essere costituito nel territorio dello Stato di residenza se non con il consenso di questo ultimo Stato. 2. La sede e la circoscrizione dell'Ufficio consolare sono fissate di comune accordo dalle Parti contraenti. 3. Modificazioni ulteriori non possono essere apportate dallo Stato di invio alla sede o alla circoscrizione dell'Ufficio consolare se non con il consenso dello Stato di residenza. 4. Il preventivo espresso consenso dello Stato di residenza è altresì richiesto per l'apertura di un ufficio facente parte di un Ufficio consolare esistente, fuori della sede di questo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo