Convenzione

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 4 lug 1976
CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA, animati dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Italia e la Polonia e di contribuire in tal modo allo sviluppo dei rapporti amichevoli tra i due Paesi, hanno deciso di stipulare la presente Convenzione e hanno designato a tal fine quali plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: l'On. Prof. Aldo Moro Ministro per gli affari esteri della Repubblica italiana, Il CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA: il Signor Stefan Olszowski Ministro per gli affari esteri della Repubblica Popolare di Polonia, i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto sulle disposizioni seguenti: Definizioni Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese nel senso qui sotto precisato: a) l'espressione "ufficio consolare" designa un Consolato Generale, un Consolato, un Vice Consolato o una Agenzia Consolare; b) l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito all'ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; c) l'espressione "capo dell'ufficio consolare" designa la persona incaricata di agire in tale qualità; d) l'espressione "funzionario consolare" designa ogni persona, compreso il capo dell'ufficio consolare, incaricata in tale qualità di esercitare funzioni consolari; e) l'espressione "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici dell'ufficio consolare; f) l'espressione "membro del personale di servizio" designa ogni persona addetta al servizio domestico dell'ufficio consolare; g) l'espressione "membro dell'ufficio consolare" designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio; h) l'espressione "membro del personale consolare" designa i funzionari consolari, diversi dal capo dell'ufficio consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio; i) l'espressione "locali consolari" designa gli edifici o le parti di edificio ed il terreno ad essi attinente che, chiunque ne sia il proprietario, vengono utilizzati esclusivamente ai fini dell'ufficio consolare; j) l'espressione "archivi consolari" designa tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i film, i nastri magnetici e i registri dell'ufficio consolare nonché il materiale di cifra, gli schedari e i mobili destinati alla loro protezione e conservazione; k) l'espressione "membro di famiglia" designa il coniuge del membro dell'ufficio consolare, gli ascendenti, i discendenti, i genitori adottanti ed i figli adottivi, i fratelli e le sorelle dell'uno e dell'altro coniuge, purchè conviventi e a carico del membro dell'ufficio consolare. Tuttavia, in casi particolari, può essere considerata membro di famiglia la persona dichiarata tale dallo Stato di invio e accettata come tale dallo Stato di residenza; l) l'espressione "nave" designa ogni costruzione galleggiante, autorizzata ad issare la bandiera di una delle Parti contraenti; questa espressione non comprende tuttavia le navi da guerra.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-1

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