Convenzione
Art. 15
Funzioni in materia di stato civile
In vigore dal 4 lug 1976
Funzioni in materia di stato civile
1. Il capo dell'ufficio consolare può redigere gli atti di stato civile riguardanti la nascita e il decesso dei cittadini dello Stato di invio, nonché rilasciare estratti e certificati di tali atti.
2. Il capo dell'ufficio consolare può celebrare i matrimoni quando i due nubendi sono cittadini dello Stato di invio. Egli ne informerà immediatamente le autorità competenti dello Stato di residenza.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato di invio dall'obbligo di osservare le leggi dello Stato di residenza per quanto concerne le dichiarazioni di nascita, di matrimonio e di morte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-15